Stato Civile

Ultima modifica 5 aprile 2021

STATO CIVILE

CERTIFICATO DI STATO CIVILE

Consiste nella certificazione di una posizione desumibile dai registri dello stato civile riguardo a:
- Nascita
- Matrimonio
- Morte - Cittadinanza

Possono essere rilasciati anche per estratto o per copia integrale.
I certificati si rilasciano all’interessato o ad un familiare che ne faccia richiesta oppure a persona diversa previa richiesta scritta ed identificazione del richiedente attraverso apposito documento.
Gli estratti e le copie integrali possono essere rilasciati solo all’interessato o su richiesta di altra persona per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante.

I certificati di stato civile non sono soggetti all’imposta di bollo né a diritti di segreteria.
Se devono essere consegnati ad un ufficio della Pubblica Amministrazione o a un Gestore di Pubblico Servizio sono sostituiti da un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

NASCITA

La nascita di un figlio è dichiarata da un genitore, da entrambi i genitori (se si tratta di un figlio naturale) o da un procuratore speciale del genitore o dei genitori.

La dichiarazione di nascita può essere resa

entro i 10 giorni successivi all’evento:
- all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove si è verificata la nascita;
- all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori secondo i seguenti criteri con carattere di priorità nell’ordine: comune di residenza di entrambi i genitori, comune di residenza della madre se i genitori hanno la residenza in comuni diversi, comune di residenza del padre previo accordo con la madre residente in altro comune;
entro 3 giornI presso la direzione sanitaria dell’ospedale ove è avvenuta la nascita. In questo caso la dichiarazione è trasmessa, ai fini della trascrizione, al comune nel cui territorio è situato l’ospedale o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza di uno di essi.

Chi dichiara la nascita deve produrre in originale l’attestazione di nascita compilata dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto.

MATRIMONIO

Prima di celebrare un matrimonio, civile o religioso, occorre procedere alle pubblicazioni (consenso).
Le pubblicazioni vanno richieste al Comune di residenza di uno dei due futuri sposi. I documenti necessari sono acquisiti direttamente dall’ufficio servizi demografici. Nel caso in cui uno degli sposi risieda altrove, le pubblicazioni vengono richieste d’ufficio al comune di provenienza.
Per avviare la proceduta della pubblicazione di matrimonio è necessario presentarsi all’Ufficio Demografico con i documenti d’identità di entrambi gli sposi.
In caso di matrimonio con rito cattolico, gli sposi devono produrre la richiesta di pubblicazione rilasciata dal parroco.
Lo sposo cittadino straniero deve consegnare anche un documento rilasciato dal consolato del suo Paese, nel quale si attesta che lo stesso può contrarre matrimonio.
Le pubblicazioni rimangono affisse per otto giorni consecutivi, e dal 4° giorno successivo alla pubblicazione è possibile celebrare il matrimonio.

I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco, da un assessore o consigliere comunale appositamente delegato, da un dipendente a tempo indeterminato del Comune in possesso della delega per le funzioni di ufficiale di Stato Civile oppure da un cittadino avente i requisiti per l’elezione a consigliere comunale.
I matrimoni civili nel Comune di Pieve d'Olmi sono celebrati nella sala consiliare. Le modalità per la celebrazione del matrimonio vengono concordate all’atto della richiesta di pubblicazione.
Per la pubblicazione è richiesta una marca da bollo da € 16,00, due marche da bollo se gli sposi sono residenti in Comuni diversi.

MORTE

La dichiarazione di morte va fatta all’ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso entro 24 ore dal decesso.
La dichiarazione può essere fatta indifferentemente da:
- uno congiunto del deceduto;
- una persona convivente col deceduto;
- un delegato di entrambi;
- una persona informata del decesso.
Sulla base della dichiarazione di morte l’ufficiale dello stato civile effettua l’accertamento della morte tramite il medico necroscopo il quale rilascia un “certificato di visita necroscopica” con le risultanze del sopraluogo e delle constatazioni eseguite.
La visita del medico necroscopo deve essere effettuata nel luogo dove si trova il cadavere entro 24 ore dal decesso.
Sulla base del certificato di visita necroscopica l’ ufficiale dello stato civile autorizzerà il trasporto, la sepoltura o, se nel caso, la cremazione.

CITTADINANZA

La cittadinanza individua la posizione del singolo nell’ambito della collettività nazionale certificando l’appartenenza ad essa. Si può configurare come una situazione giuridica riconosciuta a chi fa parte di uno stato con l’assunzione di diritti e di doveri. Nell’ordinamento italiano è prevalente lo “ius sanguinis” il diritto determinato dalla nascita da padre e madre cittadini rispetto allo “ius soli” il diritto determinato dalla nascita sul territorio dello stato.
E’ pertanto cittadino italiano per nascita:
il figlio di padre o madre cittadini italiani ovunque avvenga la nascita;
chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana. L’acquisto della cittadinanza italiana avviene con modalità diverse a seconda dei casi.
lo straniero nato e residente in Italia che vi ha risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età diviene cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla data di raggiungimento della maggiore età.
Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della repubblica oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili. A tal proposito l’interessato dovrà produrre apposita istanza al prefetto competente per territorio. La cittadinanza è concessa mediante decreto del ministero dell’interno;
La cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica:
- allo straniero del quale il padre e la madre o uno degli ascendenti sono di cittadinanza italiana;
- allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risieda in Italia da almeno cinque anni;
- allo straniero che ha prestato servizio per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato;
- al cittadino di uno stato membro della UE che risiede da almeno quattro anni nel territorio dello stato;
- all’apolide che risiede almeno da cinque anni;
- allo straniero che risiede da almeno dieci anni.

Il Decreto di concessione della cittadinanza dovrà essere trascritto nei registri degli atti di cittadinanza del Comune di residenza.Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto stesso, il giuramento di essere fedele alla repubblica e di osservare la costituzione e le leggi dello stato. Il giuramento dovrà essere fatto davanti all’ufficiale dello stato civile e trascritto nei registri prima della trascrizione del decreto. La cittadinanza decorre dal giorno successivo a quello di trascrizione del decreto.


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